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RELAZIONE ENERGETICA EX LEGGE 10/91

A partire dal 1993 vige l'obbligo per i nuovi edifici di redigere una relazione sui consumi energetici in cui vengano effettuate delle verifiche di risparmio energetico. Quest'obbligo è stato previsto nel 1991 dalla legge n.10 del 9 gennaio.

Nel 2005 è stata redatta una nuova legge sul risparmio energetico, con successive varianti, che prevedeva la stesura della relazione non solo per i nuovi edifici, ma anche nel caso di ristrutturazione dei vecchi o in occasione della sostituzione degli impianti.

Con il decreto requisiti minimi del 26/06/2015 vengono individuati i casi in cui vige l'obbligo della redazione della relazione e le modalità di effettuazione delle verifiche di risparmio energetico

OBBLIGATORIETA'

Sintetizzando molto i vari casi previsti dal decreto, si può affermare che la relazione è sempre obbligatoria quando si interviene sull'involucro.
Diventa obbligatoria anche per gli interventi sugli impianti se oltre alla sostituzione del generatore si prevede una ristrutturazione dell'impianto nel suo complesso.
Nel caso di semplice sostituzione dei serramenti la relazione non è obbligatoria.

COSTI

Tralasciando il costo per nuovi edifici con più appartamenti, che deve essere oggetto di una valutazione specifica, caso per caso, per singole abitazioni il nostro studio pratica il seguente listino: