Per interventi in edilizia libera si intendono tutti gli interventi edili che non prevedono la presentazione di una pratica in Comune.
Il D.M. 02/03/2018 ha definito nel dettaglio i vari interventi, a questi si aggiungono alcuni interventi introdotti nel decreto salva casa (D.L. 69/2024) e nel testo unico rinnovabili (D.Lgs. 190/2024)
In generale tutti gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano in edilizia libera. Con questo termine si intende qualsiasi intervento di sostituzione o riparazione di un manufatto edilizio che non preveda interventi strutturali.
Ad esempio la sostituzione di una porzione di pavimento, dei sanitari del bagno, delle piastrellature e dei rivestimenti, la pitturazione e la riparazione delle pareti interne, le stuccature e i rattoppi, la realizzazione di fori per il passaggio impianti.
Anche opere più importanti quali il rifacimento di una copertura o di una facciata, se non si interviene sulle strutture portanti, rientrano nella manutenzione ordinaria.
Le opere di isolamento dell'involucro che non riguardano le superfici esterne e che non comportano variazioni dimensionali significative, ad esempio la coibentazione di un sottotetto con la stesura di un materassino isolante.
Sono ricompresi nella manutenzione ordinaria anche gli interventi di riparazione degli impianti.
Riguardo agli altri interventi si produce un elenco dei principali, rimandando al testo del D.M. 02/03/2018 per una lista completa.